Qualche giorno fa parlavo con un imprenditore, il quale si lamentava del fatto che non si potessero più fare i voucher in azienda. L’ho guardato male.
Eh sì, perché non pensavo che girassero notizie così sbagliate.
Tu invece, che mi segui e sai che ho fatto anche un webinar su questo tema ad ottobre del 2017, sei cosciente che i voucher esistono ancora però adesso si chiamano “Prest.O.” per le aziende e “Libretto Famiglia” per le famiglie per l’appunto.
Certo, i limiti sono diversi rispetto ai vecchi voucher, però esistono e in molti casi possono essere utilizzati.
Colgo l’occasione di questo articolo per aggiornarti su alcune novità del Decreto Dignità che, se sei imprenditore agricolo o lavori nel turismo, potrebbero rispondere a molti problemi che oggi ti trovi ad affrontare.
Ricordiamo un po’ i limiti.
Per quanto riguarda i compensi vengono posti tre vincoli:
- il prestatore non può ricevere più di 5.000 euro per anno civile dal complesso dei committenti;
- il committente non può erogare più di 5.000 euro per anno civile al complesso dei prestatori di cui si avvale;
- il prestatore non può ricevere più di 2.500 euro per anno civile dallo stesso committente.
Quanto al monte ore lavorabili nell’anno civile, é stato introdotto il tetto annuale di 280 ore lavorabili dal prestatore per lo stesso committente.
Se un committente privato, quindi per entrambe le categorie, vìola il tetto di 2.500 euro per anno civile e/o il monte di 280 ore, il rapporto con il prestatore si trasforma a tempo pieno e indeterminato.
Esistono delle agevolazioni per alcune categorie. E’ previsto che possano calcolarsi al 75% (ovvero scontati del 25%) i compensi di:
- titolari di pensioni di vecchiaria o di invalidità;
- giovani con meno di 25 anni d’età se regolamente iscritti ad un ciclo di studi presso un istitituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compresa l’università; persone disoccupate;
- percettori di prestazioni integrative del reddito.
Il Decreto Dignità prevede una ulteriore condizione: che i prestatori “agevolati” autocertifichino la loro relativa condizione.
E’ un obbligo che personalmente avevo già consigliato alle aziende da me seguite: è uno strumento di difesa di fronte ad eventuali contestazioni sull’effettivo status personale del prestatore (lavoratore).
Ora che ti ho riassunto la normativa, e dimostrato che esistono i voucher, guardiamo insieme in modo più dettagliato le novità per i due settori interessati dalle modifiche.
Turismo
E’ il settore che più ha risentito della modifica legislativa.
Alla regola generale del divieto di poter utilizzare i Prest.O. se la tua azienda supera i 5 dipendenti, la novità è che ora puoi usufruire di una deroga per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo.
Devi avere alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori e potrai, quindi, utilizzare i voucher per le attività lavorative rese da:
a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità
b) giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università.
c) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150
d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Anche in questo caso puoi usufruire delle agevolazioni che ti ho indicato in precedenza.
Cosa significa? Questo schema può venirti in aiuto. Come vedi in questo caso di lavoratore agevolato nel limite di € 5.000 “vale” di meno. Questo ti permette di poter “utilizzare” quel lavoratore per un tempo maggiore.
E’ un bel vantaggio che puoi giocarti in termini di ore o di personale aggiuntivo.
Imprese agricole
La denuncia dell’attività lavorativa effettuata con i Prest.O. potrà avvenire per periodi fino a 10 giorni lavorativi e non più fino a 3 giorni come avvenuto fino ad oggi.
Inoltre i prestatori di lavoro (lavoratori) dovranno autocertificare, nella piattaforma informatica dell’INPS, la non iscrizione nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
L’autocertificazione comporta una eccezione di responsabilità del datore di lavoro nell’ipotesi non infrequente di dichiarazioni incomplete o non veritiere dei lavoratori.
Questo comporta che nei casi di dichiarazione non veritiera non ci sia la sanzione dell’assunzione a tempo indeterminato nella tua azienda!
Un’altra novità che ti può agevolare nell’attività quotidiana è che per l’attivazione del contratto di prestazione occasionale Prest.O., tu possa avvalerti di un Consulente del Lavoro quale intermediario anche per provvedere ai versamenti delle somme utilizzabili e per compensare le prestazioni.
E’ una ulteriore agevolazione che può davvero aiutarti nella tua attività quotidiana.
Se sei un imprenditore o un responsabile delle risorse umane e vuoi utilizzare i nuovi Voucher richiedi una consulenza gratuita qui o prenota un appuntamento con me attraverso il riquadro sottostante.