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Welfare Aziendale

Genitori, suoceri, fratelli non conviventi: il welfare torna esente, anche per il 2025

Il d.lgs. 148/2026 riporta nel welfare aziendale genitori, suoceri e fratelli anche non conviventi, con effetto dal 2025. Cosa deve fare la tua azienda.

· 6 min di lettura

Genitori, suoceri, fratelli non conviventi: il welfare torna esente, anche per il 2025

Il d.lgs. 148/2026 elimina il requisito della convivenza per i familiari che possono usare il welfare aziendale, con effetto dal 2025. Per l'azienda significa richieste respinte da riconsiderare e regolamenti da riallineare.

A marzo il tuo capoturno chiede di usare il credito welfare per la retta della RSA dove vive sua madre, 83 anni. La piattaforma respinge la richiesta: la madre non convive con lui. Lui non insiste, l'ufficio del personale archivia. Con la regola in vigore in quel momento, era la risposta corretta.

Oggi non lo è più. Dal 12 agosto 2026, per questo tipo di rimborso, la convivenza non serve più, e la nuova regola vale anche per le spese del 2025.

La notizia in tre righe

  • L'atto: decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, art. 1, che modifica l'art. 12, comma 4-ter, del TUIR (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).
  • Le date: in vigore dal 12 agosto 2026 (Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026, s.o. n. 30), con effetto dal periodo d'imposta 2025 (art. 1, comma 3).
  • A chi si applica: alle aziende che offrono welfare ai familiari dei dipendenti (art. 51, comma 2, lettere f), f-bis) e f-ter) del TUIR).

L'Agenzia delle Entrate ha già applicato la nuova regola: con la risposta a interpello n. 163 del 14 agosto 2026 ha escluso dal reddito del dipendente il rimborso, previsto dal piano welfare, della retta RSA della madre non convivente.

Cosa dice la regola

Le esenzioni del welfare per i familiari rinviano ai «familiari indicati nell'articolo 12» del TUIR:

  • lettera f): opere e servizi in natura per educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto;
  • lettera f-bis): somme e servizi per l'istruzione dei familiari, compresi mensa, centri estivi e borse di studio;
  • lettera f-ter): somme e prestazioni per l'assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.

Per il nuovo comma 4-ter, quando una norma rinvia all'art. 12 senza altre condizioni rientrano il coniuge, i figli e le altre persone dell'art. 433 del codice civile, anche se non conviventi e non fiscalmente a carico: i discendenti prossimi se mancano i figli, i genitori (e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi), gli adottanti, i generi e le nuore, i suoceri, i fratelli e le sorelle.

È la prima riga che leggo quando rivedo un piano welfare: lì si decide chi può usare il credito.

Cosa resta fuori

La convivenza conta ancora quando la norma chiede il familiare fiscalmente a carico, come per gli abbonamenti al trasporto pubblico (art. 51, comma 2, lett. d-bis), del TUIR). Lì, per un genitore, un suocero o un fratello, servono la convivenza o assegni alimentari non disposti dal giudice, più un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro annui (limite vigente nel 2026).

La lettera f-ter) richiede un familiare anziano, cioè per l'Agenzia con almeno 75 anni compiuti, oppure non autosufficiente, con certificazione medica (circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, par. 2.3).

Il beneficio va offerto alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti: un rimborso cucito addosso al singolo perde l'esenzione.

«Quindi devo pagare a tutti la retta dei genitori?». No. La legge consente di includere questi familiari, non lo impone. Il perimetro lo decide il tuo piano.

Due anni, tre regole

La legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 11) aveva ristretto l'art. 12: per l'Agenzia (circolare n. 4/E del 16 maggio 2025, par. 1.3) nel 2025 il welfare spettava solo a coniuge, figli e ascendenti. Il d.lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 ha riammesso tutto l'elenco dell'art. 433, ma solo per chi convive con il dipendente o ne riceve assegni alimentari non disposti dal giudice, con effetto su tutto il 2025: così, a posteriori, sono usciti anche i genitori non conviventi. Il d.lgs. 148/2026 toglie questa condizione e, come riconosce l'Agenzia, riporta il welfare a chi poteva fruirne con le regole in vigore al 31 dicembre 2024.

Il vantaggio in numeri

Dai al capoturno, con una retribuzione di circa 33.000 euro lordi l'anno (30.000 di reddito imponibile), 1.000 euro lordi in più in busta paga. Tolti i contributi a suo carico (poco meno del 10%), sul resto pesano l'IRPEF al 33% (aliquota 2026 tra 28.000 e 50.000 euro, legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 3), la riduzione della detrazione per lavoro dipendente, che in questa fascia cala al crescere del reddito (art. 13, comma 1, lett. c), del TUIR), e le addizionali. Gli restano circa 510 euro.

Gli stessi 1.000 euro per la retta della madre, dentro il piano welfare, non sono reddito e non entrano nella base contributiva, che segue l'art. 51 del TUIR (art. 12, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo sostituito dall'art. 6 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314). Arrivano interi.

Detto al contrario: 1.000 euro netti in busta paga richiedono quasi 2.000 euro lordi, cioè oltre 2.400 euro di costo azienda. Nel welfare, 1.000 euro costano 1.000 euro, più l'eventuale commissione della piattaforma.

Dove si perde in azienda

Il regolamento lo scrive il consulente o l'ufficio del personale, la piattaforma la configura il provider, le richieste le riceve l'HR, le imposte le applica chi elabora le paghe.

Conta come è scritto il regolamento. Se rinvia ai «familiari di cui all'art. 12 del TUIR», il perimetro si è allargato da solo, anche per il 2025. Se è stato corretto per prudenza in «familiari conviventi» o «a carico», resta chiuso finché qualcuno non lo riapre, e la piattaforma continua a respingere.

Intanto il dipendente che ha ricevuto un no non torna a chiedere. Non sa che la risposta è cambiata.

Un esempio concreto

Un'azienda metalmeccanica di Bassano del Grappa, 60 dipendenti, ha un piano welfare da 1.000 euro a testa previsto da regolamento. Tra gennaio e luglio 2026 respinge due richieste: quella del capoturno per la RSA di Marostica dove vive la madre, e quella di un'impiegata per l'assistenza domiciliare del suocero non autosufficiente, che non vive con lei.

Oggi entrambe sono ammissibili, se il regolamento lo consente. Per il capoturno conta l'età della madre: 83 anni, oltre la soglia dei 75 compiuti. Per l'impiegata serve la certificazione medica del suocero.

«Le richieste respinte vanno riaperte?». Possono essere ripresentate. Per le spese del 2025 serve però che il regolamento ammetta rimborsi dell'anno precedente: la risposta dell'Agenzia riguarda proprio spese del 2025.

Le mosse da fare

  • Rileggi la definizione di familiari nel regolamento o nell'accordo aziendale e riallineala. Se il piano nasce da un accordo sindacale, la modifica passa da chi l'ha firmato.
  • Chiedi al provider, per iscritto, da quando la piattaforma accetta i familiari non conviventi e come tratta le richieste respinte.
  • Comunica la novità a tutti i dipendenti, con lo stesso messaggio: chi ha ricevuto un no deve sapere che può ripresentare la richiesta.
  • Verifica il 2025 con chi elabora le paghe. Con la nuova regola le somme erogate per familiari non conviventi, se rispettano le altre condizioni, non sono reddito; se nel conguaglio le hai tassate, valuta come rettificare. Su CU, imposte e contributi non risultano ancora istruzioni ufficiali.
  • Conserva le prove: autocertificazione del legame familiare, documenti di spesa, età o certificazione di non autosufficienza.

Un'ultima cautela

La definizione di familiare è cambiata tre volte in meno di due anni. Dal 1° gennaio 2027 il TUIR del 1986 lascia il posto al nuovo testo unico delle imposte sui redditi (d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117, art. 377): la regola sui familiari è già riportata nel nuovo art. 12, comma 7, mentre il welfare passa dall'art. 51 all'art. 53. Un regolamento che cita gli articoli va aggiornato anche per questo.

Le tre cose da ricordare

  • Genitori, suoceri, generi, nuore, fratelli e sorelle rientrano di nuovo nel welfare aziendale anche se non conviventi, con effetto dal 2025.
  • La convivenza conta ancora solo dove la norma richiede il familiare fiscalmente a carico.
  • La legge lo consente, ma decide il regolamento: se è rimasto alle regole di prima, la tua azienda continua a dire di no senza saperlo.

Il perimetro dei familiari è uno dei punti in cui una dimenticanza diventa costo: un regolamento rimasto indietro nega un beneficio che la legge consente, e il dipendente lo vive come un no dell'azienda. Se vuoi capire dove la tua azienda è più esposta, fai il test di autovalutazione su testaziendaprotetta.com.

Riccardo Zanon — Avvocato e Consulente del Lavoro. Affianca imprenditori e titolari d'azienda nel trasformare gli obblighi del lavoro in vantaggi competitivi.

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