Il bello del mio lavoro è che non ci si annoia mai!
Non soltanto perché ogni giorno mi giungono richieste di consulenza nuove e sempre più differenti. Ci sono anche novità legislative e circolari da parte dei vari enti pubblici che richiedono sempre la mia attenzione anche per servire al meglio chi si affida a me e al mio staff.
Il mese di giugno a riguardo è stato portatore di diverse novità, che meriterebbero tutte un articolo dedicato proprio questa settimana. Invece non risulterebbe proficuo per te che mi segui.
Alle altre un articolo a settimana.
Oggi ti parlerò di un aspetto particolare dei Premi di risultato.
Si tratta di Premi di risultato la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili” nonché delle “somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa a cui viene applicata una tassazione agevolata, ossia nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali del 10%, entro il limite complessivo di 3.000 euro lordi.
Entro questo limite di € 3.000, questi premi non concorrono a formare la base imponibile per il reddito di lavoro dipendente.
Te ne ho parlato in questi articoli, ricordi?
Se previsto dall’accordo sindacale puoi prevedere che i tuoi dipendenti possano scegliere se convertire tutto o in parte il Premio di risultato in Welfare Aziendale.
La novità, se così si può dire, di questa settimana è l’Interpello n. 212 del 27 giugno 2019 dell’Agenzia delle Entrate.
Il problema a cui l’Interpello dell’Agenzia delle Entrate risponde riguarda il momento impositivo, ovvero, in poche parole, quando una imposta va applicata.
Il problema rilevato riguarda due aspetti:
- Il primo si riferisce al limite previsto per i premi di produttività;
- Il secondo riguarda l’utilizzo del credito di Welfare Aziendale.
Per quanto riguarda il primo punto, l’Agenzia delle Entrate, come aveva già affermato nella circolare 5/2018, afferma che nell’ipotesi in cui il tuo lavoratore decidesse di convertire il Premio di Risultato in Welfare Aziendale, il valore del benefit sarà quello determinato nel periodo di imposta in cui il lavoratore ha scelto la conversione.
Invece per quanto concerne il momento di utilizzo dei beni e servizi di Welfare Aziendale, sostitutivi del Premio di Risultato, ovvero dopo che il tuo dipendente ha chiesto la conversione, il momento impositivo, in base al principio di cassa, è quando c’è la percezione del bene o servizio da parte del lavoratore.
In particolare si considera percepito il bene o servizio di Welfare Aziendale, e quindi escluso dal reddito, quando il tuo dipendente effettua la scelta tramite la piattaforma.
Non è rilevante il momento in cui quel bene o servizio venga utilizzato o il rimborso erogato, oppure tu come datore di lavoro, eroghi il versamento dei contributi al fondo di previdenza o assistenza alla cassa sanitaria.
Lo so che è un articolo un po’ pesante e non semplice per i più, ma ho ritenuto opportuno evidenziare questi aspetti che rappresentano un aspetto importante nella gestione amministrativa del Welfare Aziendale, anche nella tua azienda.
Se sei tra gli imprenditori che vogliono avere una consulenza e trarre benefici per la propria azienda e i propri dipendenti anche con il Welfare Aziendale, continua a seguirmi.
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