La borsa di Studio è un elemento importante nel nostro concetto di istruzione.
La nostra società ritiene che la cultura, lo studio, la preparazione, siano elementi importanti per la nostra società e comunità.
Per questo motivo la capacità economica è sempre vista come una condizione che non deve essere di ostacolo allo studente che desidera approfondire e continuare i suoi studi.
Ma ci sono delle condizioni: deve meritare la borsa di studio!
Le risorse sono poche ed è sentimento comune che le borse di studio debbano essere riconosciute soltanto a chi lo merita.
Un po’ di meritocrazia possiamo ammetterla anche in Italia.
E qui chiudo la vena polemica.
Cosa centra tutto questo con il Welfare Aziendale?
Molto semplice.
Tu come datore di lavoro, all’interno del tuo piano di Welfare Aziendale puoi prevedere l’assegnazione di borse di studio.
Questo in base all’art. 51, comma 2, lettera f-bis), il quale statuische che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente «le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari».
L’Agenzia delle Entrata con la risposta n. 311 del 30 aprile 2021 ad un Interpello, che chiedeva chiarimenti sul punto, richiama la circolare 22 dicembre 2000, n. 238 e la risoluzione 25 novembre 2009, n. 280/E.
Nel richiamare questi due atti, l’Agenzia intende precisare che non sono riconducibili al medesimo articolo 50 del Tuir gli incentivi economici che sono finalizzati alla valorizzazione della qualità dei percorsi formativi ed al raggiungimento di livelli di eccellenza da parte degli studenti in ambito scolastico.
In poche parole, se desideri che la Borsa di studio che vuoi erogare tramite un piano di Welfare Aziendale ai tuoi dipendenti, per poter godere della non imponibilità fiscale e contributiva e della piena deducibilità fiscale delle somme messe a disposizione per i figli dei tuoi dipendenti, queste devono essere commisurate al raggiungimento di risultati eccellenti.
Differente è se desideriamo procedere ad un piano di Welfare Aziendale che preveda il rimborso delle spese di iscrizione/rette scolastiche.
È una interpretazione, in parte condivisibile, non perché la norma lo preveda, e non prevede questa interpretazione, però è altresì riconosciuto che la borsa di studio, sia un valore che debba essere riconosciuto a chi davvero lo meriti.