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Cos’é e come funziona il Contributo di solidarietà nel Welfare Aziendale?

Dopo aver ricevuto tante richieste di informazioni sul tema bonus Welfare previsto dal CCNL METALMECCANICA Industria ho deciso di scrivere questo articolo per approfondire l’argomento del “contributo di solidarietà”.

Quando il lavoratore sceglie i servizi di Welfare previdenziali o assistenziali è previsto l’applicazione del contributo di solidarietà.
Questo contributo consiste nel 10% del valore del servizio stesso. Mi scuserai se l’articolo di oggi sarà un po’ tecnico. Però è importante che lo sia affinché tu possa comprendere bene alcuni aspetti riguardanti il contributo di solidarietà. Sono sicuro che, dopo averlo letto, lo troverai interessante. Come ben sai, una parte del bonus Welfare, così come l’intero ammontare, può essere destinato, tra le tante possibilità, anche a forme di previdenza integrativa o di assistenza sanitaria. Nel caso di assistenza sanitaria, oltre al versamento dell’importo che si è scelto di destinare alla stessa, la normativa prevede un ulteriore “contributo di solidarietà”. Si parla di questo “contributo di solidarietà” all’interno dell’articolo 12 del d.lgs. n.124/1993, il quale, a conferma di quanto precedentemente disposto dall’articolo 9-bis del d.l. 103/1991 (convertito in legge il medesimo anno, l.n.166/1991) e stabilisce che: “…è confermato il contributo di solidarietà di cui all’articolo 9-bis del d.lgs. n. 103/1991 sulle contribuzioni a carico del datore di lavoro destinate a realizzare finalità di previdenza pensionistica complementare; resta altresì confermato il contributo di solidarietà per le contribuzioni o somme versate o accantonate a carico del datore di lavoro per finalità diverse rispetto a quelle previste dal presente decreto legislativo”. Preciso subito che il contributo, pari al 10% da calcolarsi (in questo specifico caso) sull’importo destinato alla cassa sanitaria, rappresenta un obbligo per l’azienda, la quale deve provvedere al versamento all’ente previdenziale, sulla base di quanto stabilito dal sopra citato articolo 9-bis del d.l. 103/1991. L’importo del contributo NON rappresenta un accantonamento del capitale versato a garanzia di prestazioni previdenziali future a favore dei lavoratori, ne tantomeno da il diritto all’ottenimento di prestazioni aggiuntive, bensì serve a integrare il patrimonio netto dell’ente. La sua finalità è, dunque, di solo finanziamento economico all’intero sistema previdenziale. Alla luce dell’obbligatorietà della corresponsione all’INPS, occorre precisare che tale importo deve essere versato senza alcuna differenziazione tra lavoratori, cioè a prescindere dal fatto che gli stessi siano in forza o il loro rapporto di lavoro sia già cessato (come nel caso in cui vi sia accesso alla pensione).

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Sono Avvocato e Consulente del Lavoro: mi occupo di consigliare alle aziende come gestire al meglio le Risorse Umane. Credo che il Capitale Umano sia la vera risorsa che può fare la differenza per l'azienda che rende, produce e vuole perseguire traguardi di miglioramento e sviluppo. In quest'ottica cerco soluzioni ai problemi di Gestione del Personale, Costo del Lavoro, Contratti di Lavoro. La mia attività cerca di non basarsi su un pensiero standardizzato, ma si pone l'obiettivo di personalizzare le soluzioni. Cooperative e Welfare Aziendale sono due temi che mi appartengono e che fanno parte del mio know how.

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