Se la tua azienda applica il CCNL Metalmeccanici Artigiano e si trova in Veneto, questo articolo fa per te.
In realtà questa settimana avevo in programma una pubblicazione che riguardava gli imprenditori di ogni settore e di ogni regione.
In realtà ho pensato che questo potesse rappresentare un ottimo esempio per l’articolo più importante che ti pubblicherò la prossima settimana.
Quindi, se la tua azienda non si trova in Veneto e non applichi il CCNL Metalmeccanica, ti conviene leggere comunque questo articolo, come fosse propedeutico a quello della prossima settimana.
Il 7 luglio 2020 le parti sociali hanno rinnovato il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (CCRL) del settore Metalmeccanico Artigiani, Installazione Impianti e Autoriparazioni.
Tra i punti più interessanti c’è l’aspetto del Welfare Aziendale di tipo contrattuale, oindicato all’art. 8 ter del CCRL.
Cosa prevede questa novità regionale?
L’accordo prevede una erogazione sotto forma di Welfare Aziendale per tutti i dipendenti in forzza alla tua azienda al 01.07.2020 e fino al 28.02.2021.
L’importo è così suddiviso:
€ 80,00 per operati, impiegati e quadri (€ 5 mensili);
€ 64,00 per apprendisti professionalizzanti (€ 4 mensili).
Per i lavoratori a part-time con orario uguale od inferiore del 50% del normale regime, l’erogazione sarà ridotta della metà.
L’ammontare dovrà essere proporzionato in base all’attività svolta.
E in che modo?
Per calcolare l’importo mensile il lavoratore dovrà aver lavorato almeno la metà dei giorni lavorabili per ciascun mese del periodo che va dal 01.07.2020 al 28.02.2021.
Si considera ai sensi del CCRL lavorata la giornata in cui il lavoratore effettuerà almeno un’ora di lavoro.
Nel calcolo andranno comprese anche le assense per congedo di maternità/paternità, per infortunio sul lavoro, se avvenuto all’interno dell’azienda, quelle per esercizio di permessi retribuiti per assemblee e per l’esercizio di cariche sindacali.
L’assegnazione della somma così calcolata e maturata dovrà essere erogata entro la fine di marzo 2021 e dovrà essere conferita anche nell’ipotesi di cessazione anticipata del rapporto di lavoro.
Il lavoratore potrà scegliere di farsi erogare le somme attraverso queste modalità:
- Beni e/o servizi di Welfare Aziendale, con preferenza di quelli indicati all’art. 51 del TUIR c. 3 (i buoni spesa/benzina per intenderci);
- Su richiesta del singolo lavoratore
- l’impresa potrà destinare l’intero valore alla previdenza complementare, se il lavoratore richiedente sia iscritto ad un fondo di previdenza complementare;
- l’impresa potrà erogarlo sotto forma di retribuzione, anche qualora il lavoratore non effettuasse alcuna scelta entro il 31 gennaio 2021.
Presta attenzione: questo ultimo elemento è importante perché dovrai rispettare due scadenze prima del 28.02.2021:
- con la consegna del cedolino di dicembre 2020 dovrai comunicare attraverso un’apposita informativa al lavoratore la possibilità di scegliere quale soluzione welfare possa egli scegliere;
- comunicarli e ricevere la sua scelta entro il 31.01.2021.
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