Alcuni consulenti data la grande incertezza sul Decreto Dignità hanno rinnovato i contratti di lavoro in base alla vecchia normativa. Il problema è che con questa nuova legge c’è un periodo transitorio fino al 31 Ottobre 2018.
Ma se questi consulenti hanno rinnovato come “al solito” a quali problemi vanno incontro le aziende che si sono affidate a loro?
Facciamo un piccolo riepilogo sulle tempistiche:
– 14 luglio, data in cui è entrato in vigore il decreto con la riduzione del contratto a tempo determinato acausale da 36 a 12 mesi, l’introduzione della causale per i contratti con una proroga superiore ai 12 mesi, la causale per i rinnovi anche inferiori ai 12 mesi, l’aumento dello 0,5% dei contributi sui rinnovi contrattuali;
– al 31 ottobre, fine del periodo transitorio previsto in fase di conversione, ovvero le nuove regole si applicano ai contratti
E’ importante che tu prenda coscienza di quanto importante sia non sbagliare durante il periodo transitorio che va dal 14 luglio al 31 ottobre 2018.
Ti ricordo che se sbagli ad applicare le regole del gioco, la sanzione è la trasformazione del contratto lavorativo da tempo determinato ad indeterminato. Questo può costarti molto caro.
Ti dico fin da subito che la faccenda è un po’ tecnica e ci sono alcune sfumature da prendere in considerazione, se sei un imprenditore oppure un responsabile risorse umane e vuoi essere sicuro di essere in regola e di non correre rischi con i tuoi contratti di lavoro contattami per una consulenza gratuita.
Adesso ti farò alcune ipotesi in modo che tu possa capire bene le casistiche.
Ipotesi numero 1
Hai stipulato un contratto a tempo determinato acausale nel maggio 2017, periodo in cui la precedente normativa ti permetteva un numero di 5 proroghe e fino a 36 mesi senza dover indicare la causale.
Il 10 luglio 2018 (il 14 entrava in vigore il Decreto Dignità) hai effettuato una proroga del contratto fino al 31 marzo 2019. Il tuo contratto continuerà con la vecchia normativa fino a marzo 2019. Se vorrai effettuare una ulteriore proroga, dovrai prevedere una delle causali previste dalla nuova normativa, perché sfori i 12 mesi.
Ipotesi numero 2
Hai stipulato un contratto a tempo determinato acausale nel maggio 2017, periodo in cui la precedente normativa ti permetteva un numero di 5 proroghe e fino a 36 mesi senza dover indicare la causale.
Il 25 settembre 2018 (il 14 entrava in vigore il Decreto Dignità) effettui una proroga del contratto fino al 31 marzo 2019. La proroga di settembre 2018 rientra nel periodo in cui il Decreto Dignità é entrato in vigore, e con esso il regime transitorio valido fino al 31 ottobre 2018. In questo caso tu potrai effettuare comunque la proroga seguendo la precedente normativa, ovvero quella del contratto a tempo determinato acausale.
Se vorrai effettuare una ulteriore proroga con il termine di marzo 2019, dovrai prevedere una delle causali previste dalla nuova normativa, perché sfori i 12 mesi.
Ipotesi numero 3
Hai stipulato un contratto a tempo determinato acausale nel maggio 2017, periodo in cui la precedente normativa ti permetteva un numero di 5 proroghe e fino a 36 mesi senza dover indicare la causale.
Il 20 luglio 2018 (il 14 entrava in vigore il Decreto Dignità) hai effettuato una proroga del contratto fino al 31.08.2018. La proroga di luglio doveva includere la causale perché rientra nel periodo in cui il Decreto Dignità era entrato in vigore, ovvero hai superato i 12 mesi del contratto. Se vorrai effettuare una ulteriore proroga, successiva alla scadenza di agosto potrai effettuarla senza indicare la causale perché rientri ancora nel periodo transitorio.
In questo caso, personalmente, non ti consiglio di andare a cuor leggero, conservo ancora dei dubbi, e di attendere la prevista circolare del Ministero del Lavoro o di certificare la proroga del 31 agosto 2018.
Ipotesi numero 4
Hai stipulato un contratto a tempo determinato acausale con la nuova disciplina del Decreto Dignità il 20 luglio 2018, con termine ultimo il 30 settembre 2018. Il 30 settembre prevederai una ulteriore proroga di 12 mesi.
La proroga di settembre rientra nel periodo in cui il Decreto Dignità sarà entrato in vigore, e con esso il regime transitorio valido fino al 31 ottobre 2018. In questo caso tu potrai effettuare comunque la proroga seguendo la precedente normativa, ovvero quella del contratto a tempo determinato acausale, ovvero senza indicare le causali.
Ipotesi numero 5
Hai stipulato un contratto a tempo determinato acausale nel maggio 2018, con termine il 30 novembre 2018.
La proroga di novembre potrà essere acausale solo se non superi complessivamente i 12 mesi.
Se, invece, avrai necessità di superarli, dovrai prevedere l’inserimento di una causale.
Questo conferma quanto ti dicevo nel mio precedente articolo e nel mio webinar di luglio (per quello di settembre sei in tempo per iscriverti: ovvero che per i tuoi contratti a tempo determinato è bene pensare alla Certificazione.
Soprattutto se dovrai ricorrere alla causale.
Cominciamo dal guardare i termini. Ti ho già detto del periodo transitorio che va dal:
- 14 luglio, data in cui è entrato in vigore il decreto con la riduzione del contratto a tempo determinato acausale da 36 a 12 mesi, l’introduzione della causale per i contratti con una proroga superiore ai 12 mesi, la causale per i rinnovi anche inferiori ai 12 mesi, l’aumento dello 0,5% dei contributi sui rinnovi contrattuali;
- al 31 ottobre, fine del periodo transitorio previsto in fase di conversione, ovvero le nuove regole si applicano ai contratti.
Il periodo transitorio che si concluderà il 31 ottobre 2018, è limitato alle sole proroghe ed ai rinnovi.
Ciò significa che se hai stipulato un contratto a tempo determinato con decorrenza dal 14 luglio 2018 devi rispettare il limite di 12 mesi se il contratto é acausale e prevedere la causale se necessiti di utilizzare i 24 mesi.
Per le proroghe ed i rinnovi resterà valida la disciplina precedente del decreto legislativo n. 81/2015: ovvero quella dei 36 mesi senza la causale.
Le causali previste dal nuovo art. 19 del d.lgs n. 81/2015 sono le seguenti:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Come già ti avevo accennato, determinare la causale che possa giustificare il rinnovo del contratto a tempo determinato o un superamento dei 12 mesi, non è facile.
ATTENZIONE!!! La presenza di termini come “temporaneo” e “ordinaria attività” non permettono di determinare serenamente una causale che possa offrire la tranquillità che la tua azienda merita.
La sanzione in questo caso è piuttosto pesante: il Decreto Dignità prevede la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, in caso di assenza delle causali che giustifichino il superamento del limite dei 12 mesi, anche in caso di rinnovo (sempre) e proroga (oltre i 12 mesi).
Per questo motivo ti ho sempre consigliato:
1. stare dentro i 12 mesi;
2. certificare il contratto a tempo determinato.
Nelle prossime settimane ti spiegherò anche perché devi prestare molta attenzione a questo periodo transitorio.
Ti faccio presente che nelle prossime settimane dovrebbe uscire una circolare del Ministero del Lavoro, come già preannunciato dal Ministro Di Maio, che dovrebbe chiarire molti dubbi che sono ancora presenti.
Continua a seguirmi, così ti terrò aggiornato.
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